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ISE (Indicatore della Situazione Economica)
e ISEE (Indicatore delle Situazione Economica Equivalente)

Con l'entrata in vigore della Legge 27 Dicembre 1997 n° 449 il Governo, ai sensi dell'art. 59 commi 51-52-53, è stato delegato ad emanare dei decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° Luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche.

Gli enti erogatori di prestazioni sociali dovranno prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia del soggetto richiedente: in sostanza viene introdotto un nuovo principio di assistenza sociale che non è più "universale" ma è personalizzato in base ai diversi bisogni e condizioni del soggetto richiedente.

L'elemento fondamentale di questo nuovo principio è la previsione di criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti: si assiste ad una semplificazione delle attestazioni inerenti la situazione familiare ed economica del richiedente con l'introduzione di "un unico documento" valido presso tutti gli enti erogatori di servizi sociali ed assistenziali con esclusione delle prestazioni di natura previdenziale.

Potremmo paragonare questo documento alla carta di identità che attesta in modo "universale" la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare finalizzata alla richiesta di assistenza nei confronti di tutti gli enti erogatori di tali servizi.

Il Decreto legislativo n° 109 del 31-Marzo-1998, per come integrato e modificato dal Decreto legislativo 130/2001, definisce le linee guida del nuovo welfare - state per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate mediante l'introduzione di nuovi principi normativi e la modifica di altre disposizioni legislative in vigore.

L'art. 1 introduce un nuovo concetto di "prestazioni sociali agevolate" per le quali si applicano i principi enunciati nella Legge 449/97: queste nuove disposizioni si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno sociale e di ogni altra prestazione di natura previdenziale, nonché della pensione o invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

L'art. 2 comma 4 definisce l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del richiedente in funzione della composizione del nucleo familiare considerati a suo carico ai fini IRPEF e della somma dei redditi combinata con la situazione patrimoniale dell'intero nucleo familiare per come indicato nella Tabella 1 allegata.

L'art 2 comma 5 definisce l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato come rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2 allegata.
Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59 della Legge 449/97,assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2 comma 1 (ISE) in tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2 (ISEE).

L'art. 4 prevede la " Dichiarazione sostitutiva del richiedente " che è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche le prestazioni sociali agevolate, e cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti e in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Con la dichiarazione sostitutiva, il cittadino, assumendosi la responsabilità anche penale di quanto dichiara, documenta la situazione economica del proprio nucleo familiare.
Questa dichiarazione, allegata alla domanda di prestazione sociale agevolata, si presenta all'ente che eroga la prestazione o ad un centro di assistenza fiscale oppure al comune, anche se non è l'ente che eroga la prestazione.
Dai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, la pubblica amministrazione, a cui il cittadino richiede la prestazione sociale agevolata, calcolerà la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e sulla base di questo risultato, erogherà o meno la prestazione.

L'amministrazione potrà emettere, a richiesta, un certificato che riporterà i dati dichiarati e in più conterrà il calcolo effettuato sulla base di questi dati: questa operazione potrà essere svolta anche dai CAF e dai comuni anche se non sono i soggetti erogatori della prestazione ed Il certificato potrà essere utilizzato verso altre amministrazioni con una validità di 12 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio.
Con l'emanazione della Legge 448 del 23 Dicembre 1998, a cui si rimanda, è stato previsto un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65 ) ed un assegno di maternità ( art. 66 ) per i figli nati successivamente al 1° Luglio1999.

Il D. M. n. 306 del 15 luglio 1999 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità ) oltre a definire i criteri degli aventi diritto, stabilisce all'articolo 4 comma 3, che gli assegni sono concessi con provvedimento del Comune.

L'articolo 5, comma 1 del sopraccitato decreto, precisa inoltre che i comuni devono assicurare l'assistenza necessaria al richiedente, e al comma 2, gli stessi vengono invitati ad informare gli interessati dei possibili benefici all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Fra gli obblighi previsti per il comune, tra l'altro, l'articolo 7 comma 1 prevede che questi trasmetta all'INPS, anche mediante supporto magnetico, tutti gli elementi utili a determinare in modo univoco i soggetti beneficiari, gli importi, i periodi di riferimento, ecc., per consentire l'erogazione delle prestazione richieste.

Per affrontare la complessità delle nuove tematiche, sia per quanto riguarda l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, sia, più in generale, per quanto connesso con il cosiddetto " riccometro ", il comune può essere coadiuvato, attraverso la stipula di apposite convenzioni, da CAF operativi sul territorio, che svolgeranno il ruolo di intermediari fiscali.

Con la pubblicazione del D.P.C.M. n° 242 del 4 aprile 2001, è stata avviata la fase operativa del sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni socio-assistenziali per come previsto dal dlgs. n° 109/1998.
Il principio universale dell'assistenza sociale, con queste norme, viene ulteriormente selezionato in funzione di determinati elementi oggettivi e qualitativi dei soggetti richiedenti.
Coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali ed assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti devono presentare all'ente erogatore una dichiarazione contenente la situazione reddituale, patrimoniale e familiare.
In merito ai soggetti richiedenti, la normativa non fa alcuna distinzione specifica di "status" personale o familiare, infatti, potenzialmente, tutti i nuclei familiari possono essere interessati all'ISEE: attualmente è stata fatta una previsione di 11 milioni di nuclei familiari interessati. Resta inteso che i soggetti erogatori delle prestazioni possono stabilire la presenza di determinati elementi soggettivi in aggiunta al risultato contabile ISEE.

Attualmente le prestazioni sociali agevolate che possono essere erogate in funzione dell'ISEE sono le seguenti:

  1. assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
  2. assegno di maternità;
  3. reddito minimo d'inserimento;
  4. asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
  5. mense scolastiche;
  6. prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc..);
  7. agevolazioni per tasse universitarie;
  8. prestazioni del diritto allo studio universitario (es. casa dello studente);
  9. servizi socio sanitari domiciliari;
  10. servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc;
  11. agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
  12. altre prestazioni economiche assistenziali.

Questa elencazione è puramente esemplificativa, infatti, la dichiarazione sostitutiva unica prevede delle caselle in bianco per specificare ulteriori ipotesi non ancora previste o disciplinate dalle normative vigenti.
La stragrande maggioranza delle famiglie italiane usufruiscono dei servizi Telecom ed Enel, tante famiglie hanno i figli che frequentano l'università o le scuole di istruzione inferiore, e così via: viene confermato così quel principio di un potenziale coinvolgimento di tutta la popolazione.

La dichiarazione è dalla legge definita unica per tre motivi:

  1. vale per tutto il nucleo familiare indipendentemente da chi è il dichiarante: qualunque componente il nucleo familiare può attestare la propria situazione in nome e per conto degli altri componenti. Questi ultimi se dovessero richiedere delle prestazioni agevolate, utilizzeranno la dichiarazione già rilasciata al componente che ne ha fatto richiesta.
  2. vale per tutti gli enti erogatori di servizi: università, comune, Telecom, Enel, ecc.. Finalmente è stato introdotto un unico strumento di certificazione che può essere esibito in qualunque luogo pubblico e privato.
  3. vale per tutte le tipologie dei servizi: anche se richieste per una determinata prestazione può essere utilizzata per tutte le altre.

L'INPS ha il compito di costituire la banca dati in base agli elementi forniti dai cittadini mediante la dichiarazione sostitutiva unica che può essere presentata:

  1. ai CAF;
  2. ai comuni;
  3. all'amministrazione pubblica ove si richiede la prestazione;
  4. alle sedi INPS territorialmente competenti.

Questi soggetti nel nostro caso CAF, entro dieci giorni dalla data di acquisizione la inviano telematicamente all'INPS che, entro ventiquattro ore, ne confermerà l'acquisizione o la eventuale non accettazione con la specifica dei motivi.

L'INPS, per ogni dichiarazione accettata erogherà la somma £ 26.654 entro sessanta giorni dalla fatturazione da parte delle sedi centrale del CAF, che probabilmente fatturerà due mesi.

La dichiarazione sostitutiva unica è valida indipendentemente dalla relativa utilizzazione.

Esempio: in un nucleo familiare c'è un figlio che deve iscriversi all'università e per avere delle agevolazioni sulle tasse o sui servizi, si rivolge ad un CAF per compilare e trasmettere all'INPS la dichiarazione ISEE. Il CAF, dopo aver ricevuto la dichiarazione, la invia all'INPS che acquisisce i dati e conferma definitivamente la correttezza dell'invio in questione. Il ragazzo cambia idea e decide di non frequentare più l'università. L'INPS anche in questo caso pagherà la relativa prestazione al CAF che ha inviato la dichiarazione. Ciò avviene per i seguenti ovvii motivi:

  1. la convenzione tra l'INPS ed il CAF prevede il pagamento di un servizio che consiste nella sola trasmissione della dichiarazione indipendentemente dal suo effettivo utilizzo;
  2. la dichiarazione può essere rilasciata ad un dichiarante ed utilizzata da un altro componente del nucleo familiare;
  3. la dichiarazione può dare un risultato che non consente l'accesso a prestazioni agevolate, in quanto gli elementi reddituali e patrimoniali parametrati con la situazione familiare, sono troppo elevati rispetto ai tetti ISEE relativi a quella determinata prestazione. Anche in questo caso il CAF ha diritto al rimborso della prestazione in quanto ha comunque svolto il proprio servizio.

Nella sostanza il servizio ISEE per il CAF consiste in un censimento dei nuclei familiari sotto il profilo reddituale, patrimoniale e compositivo, per consentire all'INPS di creare la propria banca dati ed ai cittadini, che richiedono prestazioni sociali agevolate, di ottenere le agevolazioni a cui hanno diritto.
Si chiarisce che il CAF rilascia al "dichiarante ISEE" un'attestazione contenente le informazioni e gli elementi per il calcolo dell'ISEE che deve essere utilizzata anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
E' necessario tenere presente che i tetti ISEE utilizzati dai vari soggetti erogatori di prestazioni sociali agevolate, non sono identici: per alcune prestazioni sarà di un determinato importo, mentre per altre sarà di importo minore o superiore. Ad esempio è possibile che lo stesso nucleo familiare che non ha potuto usufruire dell'accesso agevolato a prestazioni assistenziali erogate dal Comune, possa invece ottenere la riduzione del canone della Telecom.
Il risultato della dichiarazione sostitutiva unica è sempre uguale, diversi sono i parametri reddituali applicati dagli enti erogatori in base al tipo di servizio richiesto.

Bisogna stare attenti anche agli importi che gli enti erogatori delle prestazioni assistenziali utilizzano per indicare il tetto massimo entro il quale si ha diritto all'accesso agevolato dei servizi.
Ad esempio: la Telecom che è un ente erogatore di servizi di pubblica utilità, ha comunicato ai propri utenti che possono usufruire dell'abbattimento del 50% del canone mensile di abbonamento, se all'interno del nucleo familiare ci sono soggetti di una particolare tipologia ed il valore dell'ISEE non risulti superiore ai tredici milioni di Lire.
Ciò non vuol dire che il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore ai tredici milioni, infatti, nel caso di un nucleo familiare composto, ad esempio, da tre persone con un reddito complessivo di £ 25.000.000, si ha diritto in ogni caso all'abbattimento del canone.
Ciò è possibile, ed è questa la vera novità, perché la situazione reddituale e patrimoniale viene parametrata con la scala di equivalenza basata sulla composizione numerica e tipologica del nucleo familiare.
E' importante non sottovalutare quest'ultimo aspetto in quanto ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n° 109/1998 per come modificato dal Dlgs n° 130/2000, gli enti erogatori nel fissare i requisiti per usufruire di ciascune prestazione, possono prevedere accanto all'ISEE, che è identica per qualsiasi ente erogatore in quanto rispecchia la situazione economica-patrimoniale parametrata con la composizione numerica e tipologica del nucleo familiare, criteri ulteriore di selezione dei beneficiari. Tali criteri possono riguardare esclusivamente la tipologia della composizione del nucleo familiare: nel caso di Telecom, ad esempio, è stata prevista, oltre il tetto ISEE di tredici milioni di Lire, la presenza nel nucleo familiare di un percettore di pensione di invalidità civile, oppure di pensione sociale o di un anziano al di sopra di settantacinque anni di età, o in cui il capo famiglia risulti disoccupato.